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Area: Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale

Ufficio: ANAGRAFE

La Legge 76/2016 articolo 1 comma 36 e seguenti ha regolamentato le convivenze di fatto.

 

Costituiscono una convivenza di fatto coppie eterosessuali e omosessuali maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da unione civile, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune.

 

La dichiarazione della costituzione della convivenza di fatto è da rendersi all’ufficiale d’anagrafe su apposito modello e l’Ufficiale d’Anagrafe, dopo idonea istruttoria, annoterà la costituzione della convivenza stessa e a richiesta potrà rilasciare agli interessati specifica certificazione anagrafica.

 

La convivenza di fatto riconosce alla coppia:

  • gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti nell’ordinamento penitenziario(diritto di visita,di assistenza, di accesso alle informazioni personali in caso di malattia o ricovero in strutture ospedaliere);
  • la possibilità di designare il partner quale rappresentante per le decisioni in materia di salute, in caso di morte per la donazione di organi e modalità funerarie;
  • la nomina del convivente quale tutore, curatore o amministratore di sostegno dell’altra parte interdetta o inabilitata;
  • l’inserimento  del convivente di fatto nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare;
  • in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare a vivere nella casa di residenza per un periodo variabile a seconda della durata del periodo di convivenza o della presenza dei figli minori o disabili;
  • il diritto di subentrare nel contratto di locazione della casa comune di residenza da parte del convivente superstite in caso di decesso del convivente titolare del contratto;
  • l’estensione al convivente della disciplina relativa all’impresa familiare:partecipazione agli utili dell’impresa e ai beni acquistati;
  • il riconoscimento dei diritti risarcitori a favore del convivente.

 

La Convivenza di fatto può cessare:

  • per accordo delle parti;
  • per recesso di una delle parti;
  • per cessazione della coabitazione;
  • per matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente e un’altra persona;
  • per morte di uno dei contraenti.

 

Al pari della dichiarazione di costituzione della convivenza, la dichiarazione di cessazione della convivenza di fatto è da rendersi per i primi tre casi su apposito modello all’Ufficiale d’Anagrafe che annoterà la cessazione della stessa .

 

I conviventi di fatto possono poi disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune attraverso la sottoscrizione di un contratto di convivenza.

  

Tale contratto deve essere redatto in forma scritta o con atto notarile o con scrittura privata con firma autenticata da notaio o avvocato che attestano la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico.

Il professionista provvederà  alla trasmissione del contratto  entro 10 giorni all' Ufficio Anagrafe del comune di residenza dei conviventi.

 

L’Ufficiale d’Anagrafe, dopo idonea istruttoria, registrerà il contratto di convivenza, assicurerà la conservazione agli atti di copia del contratto e a richiesta degli interessati rilascerà la certificazione anagrafica della convivenza e del contratto.

 

Oltre al modulo per la costituzione, in allegato è disponibile anche quello per la cessazione della convivenza di fatto che si estingue per matrimonio o unione civile tra i conviventi stessi o con altre persone; per scelta di uno o entrambi i conviventi, per la morte di uno dei due partner.

A CHI RIVOLGERSI: 

Servizio Anagrafe

DOCUMENTI DISPONIBILI

  •  Dichiarazione anagrafica per la costituzione della convivenza di fatto.
  •  dichiarazione cessazione della convivenza di fatto