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Area: Ambiente e Territorio

Ufficio: ECOLOGIA (Servizio qualità dell'ambiente)

 

MISURE E PROVVEDIMENTI PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO DA COMBUSTIONE DI BIOMASSE LEGNOSE, AI SENSI DELL'ART.11 DELLA L.R.24 DELL'11 DICEMBRE 2006

A) Misure per il contenimento dell’inquinamento da combustione di biomasse legnose

Dal 15 ottobre al 15 aprile dell’anno successivo, nel caso siano presenti altri impianti per riscaldamento alimentati con altri combustibili ammessi, ai sensi dell’articolo 11 comma 1 lettera b della Legge regionale n.24/2006 è disposto il divieto di utilizzo di apparecchi per il riscaldamento domestico funzionanti a biomassa legnosa (come definita nella norma UNI CEN/TS 14588) appartenenti alle seguenti categorie:

a1) camini aperti;

a2) camini chiusi, stufe e qualunque altro tipo di apparecchio domestico alimentato a biomassa legnosa che non garantiscano il rispetto dei seguenti requisiti:

– rendimento energetico > 63%;

– valore di emissione di monossido di carbonio (CO) 0,5% in riferimento ad un tenore di ossigeno (O2) del  13%, riferito ai gas secchi a 0ºC e a 1,013 bar.

Il valore di rendimento energetico posseduto dall’apparecchio è di norma precisato sul libretto di istruzioni dell’apparecchio stesso, fornito dal venditore; in mancanza di questo, sarà ritenuta valida la certificazione rilasciata dal venditore o dalla casa costruttrice, suscettibile di verifica.

Per facilitare l’identificazione dei requisiti tecnici che devono essere posseduti dall’apparecchio, sul sito istituzionale della Regione Lombardia

http://server.ambiente.regione.lombardia.it/webqa/emergenza/prodotti%20alto%20rendimento.pdf

sono disponibili appositi elenchi di carattere orientativo redatti dalle associazioni di categoria e dai produttori di apparecchi ad esse associati, comprendenti i prodotti immessi sul mercato dal 1990 a tutt’oggi, nonché la specificazione del valore di rendimento energetico dei prodotti stessi.

B) Ambito di applicazione

Il divieto di cui alla lettera A), in considerazione delle modalità medie di dispersione degli inquinanti in atmosfera, si applica:

– alla zona A1 del territorio regionale (d.g.r.5290/07), ALL'INTERNO DELLA QUALE RICADE IL TERRITORIO DEL COMUNE DI SEREGNO;

– a tutti i Comuni del residuo territorio lombardo la cui quota altimetrica, così come definita da ISTAT, risulti uguale o inferiore a 300 (trecento) m s.l.m. Nei Comuni i cui territori siano posti ad altitudini anche in parte superiori a 300 m s.l.m. i Sindaci dovranno individuare con proprio atto le zone situate al di sotto della suddetta quota ai fini dell’applicazione del divieto stesso; in caso di non individuazione, tutto il territorio comunale sarà oggetto del divieto.

C) Ulteriori misure obbligatorie per il contenimento dell’inquinamento derivante da combustioni

Su tutto il territorio regionale, per il periodo dal 15 ottobre al 15 aprile dell’anno successivo, è fatto:

- divieto di combustione all’aperto, in particolare in ambito agricolo e di cantiere;

- divieto di climatizzazione dei seguenti spazi dell’abitazione o ambienti ad essa complementari (circolare regionale Settore sanità e igiene n.8, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 17 marzo 1995, 3º Supplemento Straordinario al n.11):

  • cantine, ripostigli, scale primarie e secondarie che collegano spazi di abitazione con cantine, box, garage;
  • box, garage, depositi.

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Definizione della biomassa legnosa secondo la Specifica Tecnica UNI CEN/TS 14588 - Biocombustibili solidi. Terminologia, definizioni e descrizioni.

La specifica tecnica UNI CEN/TS 14588 definisce:

Pellet di biocombustibile: biocombustibile addensato generalmente in forma cilindrica, di lunghezza casuale tipicamente tra 5mm e 30mm, e con estremità rotte, prodotto da biomassa polverizzata con o senza additivi di pressatura.

Legno da ardere: legno combustibile tagliato o spaccato pronto per il focolare, e utilizzato negli apparecchi domestici che bruciano il legno come stufe, termocaminetti e sistemi di riscaldamento centralizzato.

SI RAMMENTA CHE LA COMBUSTIONE DI QUALSIASI ALTRA TIPOLOGIA DI MATERIALE NON RIENTRANTE NELLE SUDDETTE CATEGORIE COSTITUISCE ATTIVITA' DI INCENERIMENTO DI RIFIUTI NON AUTORIZZATA e pertanto vietata dalle disposizioni normative vigenti.

A tal proposito l'attività di controllo degli enti preposti potrà essere indirizzata alla verifica, oltre che del corretto utilizzo degli apparecchi, anche della qualità della biomassa utilizzata.

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Si richiamano, infine, le disposizioni regionali in vigore introdotte dalle delibere di Giunta regionale n.1118/13, n.3965/15 e n.3502/20 in merito alle nuove regole di installazione, manutenzione e censimento degli apparecchi domestici alimentati a biomassa legnosa.

A CHI RIVOLGERSI: 

e-mail: info.impiantitermici@seregno.info