Letture totali: 0

Area: Urp e Accesso Civico

Nei confronti della Pubblica Amministrazione i cittadini possono esercitare tre diverse tipologie di diritto di accesso. In particolare:
- l’accesso documentale, che dispone il diritto del singolo di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi, in funzione di tutela pre o para processuale (disciplinato dal capo V della Legge 241/1990);
- l’accesso civico semplice, che sancisce il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che l’ente abbia omesso di pubblicare pur avendone l’obbligo ai sensi del decreto trasparenza (art. 5 comma 1 del D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016);
- l’accesso civico generalizzato, che comporta il diritto di chiunque di accedere a dati e documenti detenuti dall’ente, ulteriori rispetto a quelli sottoposti ad obbligo di pubblicazione, a esclusione di quelli sottoposti al regime di riservatezza (art. 5 comma 2 del D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016).

Con delibera del Commissario Straordinario n. 17 del 28/12/2017, adottata con i poteri del Consiglio Comunale, è stato approvato il nuovo regolamento che disciplina i criteri e le modalità organizzative per l’effettivo esercizio del diritto di accesso come sopra articolato. A fronte dell’entrata in vigore di tale regolamento, si intende quindi abrogato il precedente “regolamento per l’esercizio del diritto di accesso” di cui alla delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 10 marzo 1998.

La finalità dell’accesso documentale ex artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990 (vedasi capo II del regolamento in allegato) è quella di porre i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà - partecipative e/o oppositive e difensive - che l’ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari. L’accesso documentale opera sulla base di norme e presupposti diversi da quelli afferenti l’accesso civico (semplice e generalizzato).
Il diritto di accesso civico generalizzato, oltre che quello civico semplice (vedasi capo III e IV del regolamento in allegato) è riconosciuto allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.
Per ulteriori dettagli e per scaricare la modulistica relativa all'esercizio del diritto di accesso civico e generalizzato si rinvia all’apposita sezione di Amministrazione Trasparente (clicca qui).

 

DOCUMENTI DISPONIBILI

  •  ACCESSO CIVICO SEMPLICE E GENERALIZZATO (EX D.LGS. N. 33/2013)