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Area: Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale

Ufficio: STATO CIVILE

Figli legittimi. figli naturali e riconoscimento prima della nascita

Nel caso di figli legittimi, la denuncia di nascita può essere fatta sia dal padre, sia dalla madre, sia da altra persona munita di procura speciale, sia da un medico o da un’ostetrica o da qualsiasi altra persona che abbia assistito al parto. La denuncia deve essere fatta entro tre giorni alla Direzione Sanitaria dell’Ospedale, oppure entro dieci giorni al Servizio di Stato Civile del Comune in cui si trova l’Ospedale, oppure, ma solo da parte dei genitori, entro dieci giorni al Servizio di Stato Civile del Comune di residenza dei genitori.
Per i bambini italiani nati all’estero da genitori residenti a Seregno la denuncia di nascita va fatta al Consolato Italiano del Paese estero, oppure alle autorità locali; in quest’ultimo caso il genitore dovrà farsi rilasciare copia dell’atto di nascita e consegnarlo al Consolato. Alle ulteriori pratiche provvederà lo stesso Consolato.
Figli naturali
Nel caso di figli naturali, la denuncia di nascita implica la volontà di riconoscere il figlio. Essa può essere fatta dal solo padre o dalla sola madre o da entrambi, anche in tempi diversi. Se è volontà di entrambi i genitori riconoscere il figlio, si devono presentare tutti e due, oppure quello che si presenta deve provare il consenso dell’altro ad essere nominato con un atto pubblico. Altrimenti il riconoscimento vale solo per il genitore che lo ha fatto.
Riconoscimento prima della nascita
La madre può riconoscere il figlio naturale dopo il concepimento prima della nascita al Servizio di Stato Civile del Comune di residenza, presentando un certificato medico dal quale risulti lo stato di gravidanza e la data presunta del parto

A CHI RIVOLGERSI: 

Servizio di Stato Civile 

COSA OCCORRE:

Non è necessaria la presenza di testimoni né vi è l’obbligo di presentare il certificato di assistenza al parto. Se la denuncia di nascita viene fatta dopo il decimo giorno dal parto il genitore deve dichiarare i motivi del ritardo. Se il genitore non indica i motivi del ritardo, la denuncia di nascita sarà accettata ma non si potrà ottenere alcun certificato prima che il tribunale dichiari valido l’atto di nascita.