Sanzioni per mancata comunicazione dei dati

In questa sezione vengono pubblicate le eventuali sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ai sensi dell’art. 47 del d.lgs. 33/2013.

Ad oggi non sono state riscontrate irregolarità nella comunicazione dei dati da parte dei titolari di cariche politiche dell’ente.

 

 

In merito alla mancata o incompleta pubblicazione delle informazioni concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico (Sindaco, Assessori, Consiglieri Comunali – vedasi art. 14 del D.Lgs. 33/2014), l’autorità competente a contestare la violazione al titolare di carica politica che ha omesso la comunicazione dei propri dati è ora l’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione).

La contestazione, finalizzata all’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura minima prevista dalla legge (500,00 € di cui al primo comma dell’art. 47 del D.Lgs. 33/2014), viene effettuata dopo gli opportuni accertamenti disposti dall’ANAC anche per il tramite del Responsabile della Trasparenza del Comune.

I soggetti deputati a riscontrare la mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte degli organi di indirizzo politico, nonché tenuti ad effettuare la conseguente segnalazione all’ANAC, sono il Responsabile della Trasparenza e l’organismo indipendente di valutazione (per il Comune di Seregno: Nucleo di Valutazione).

 

 

Riferimenti normativi: delibera dell’ANAC n. 10 del 21 gennaio 2015 e comunicato del Presidente dell’ANAC del 25 maggio 2015. Si intende quindi superato il precedente regolamento comunale che disciplinava il procedimento sanzionatorio ai sensi della delibera CiVIT (ora ANAC) n. 66/2013.

 

  • ESERCIZIO DEL POTERE SANZIONATORIO
    23-10-2020

    E' stato approvato dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione in adunanza del 16 novembre 2016 il Regolamento sull’esercizio del potere sanzionatorio dell’Autorità ai sensi dell’articolo 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97. Per consultarlo CLICCA QUI