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| CERTIFICATI |
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Ai sensi dell'art. 15 della legge 12.11.2011, n.183 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012)", a partire dal 1° gennaio 2012, le certificazioni rilasciate sono valide ed utilizzabili solo nei rapporti fra Privati. Gli uffici della Pubblica Amministrazione possono accettare solo le dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 (autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive di atto notorio).
Esistono certificati rilasciati dall'Anagrafe quali: stato di famiglia, di residenza, di cittadinanza, di stato libero, di stato vedovile, di godimento dei diritti politici, di esistenza in vita o dello Stato civile: di nascita, di matrimonio, di morte. L'Anagrafe del Comune può rilasciare anche certificati contestuali, in cui sono riunite più certificazioni, di qualsiasi natura, in ordine a "fatti, stati o qualità personali" riguardanti la stessa persona.
Tutti i certificati anagrafici sono rilasciati in bollo. L'esenzione è prevista solo per alcuni usi specifici.
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A CHI RIVOLGERSI: Servizio Anagrafe – Via Umberto I, 78 (piano terra) – Telefono: 0362/263.231 – 263.314 -263.326 - Fax: 0362/263.245 e-mail: info.anagrafe@seregno.info Orari di apertura al pubblico: Lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 Giovedì dalle ore 8.30 alle ore 18.30 orario continuato Sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00
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COSA OCCORRE: Il richiedente deve indicare allo sportello i dati della persona per la quale chiede il certificato: - cognome,nome, data di nascita (in mancanza di quest'ultima esatto indirizzo), - nonchè l'uso del certificato (per poter applicare o esentare dall'imposta di bollo e del relativo diritto di segreteria).
Se si possiede la Carta Regionale dei servizi e un lettore smart card, per alcuni certificati si può fare la richiesta direttamente on line.
Al posto dei certificati l'interessato può presentare un'autocertificazione, cioè una propria dichiarazione sottoscritta fatta direttamente presso chi la richiede. Le Pubbliche Amministrazioni (ad eccezione dei Tribunali) sono obbligate ad accettare l'autocertificazione, mentre i privati non hanno nessun obbligo. Inoltre le Pubbliche Amministrazioni non possono chiedere certificati contenenti dati o qualità ( luogo o data di nascita, cittadinanza, residenza) che si possono trovare nella carta d'identità o nel passaporto dell'intestatario.
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| DOCUMENTI DISPONIBILI: |
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Esenzioni Tabella esenzioni dall'imposta di bollo sulla certificazione |
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Autocertificazione Modulo comulativo relativo alle possibilità di autocertificazione ai sensi dell'art. 45 del D.P.R. n. 445/2000 |
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Autocertificazione di residenza
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Autocertificazione stato di famiglia
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