Pubblicato il: 15/12/2016   
Misure e provvedimenti per il contenimento dell’inquinamento da combustione di biomasse legnose, ai sensi della l.r.11 dicembre 2006, n.24, art.11

Nel semestre autunnale e invernale 2017/2018, come ogni anno, entrano in vigore i provvedimenti di limitazione della circolazione per alcuni veicoli, insieme ad altre disposizioni finalizzate alla riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera e al miglioramento della qualità dell'aria.

Il periodo di limitazione prenderà avvio il 1° ottobre 2017 e si concluderà il 31 marzo 2018, come stabilito dalla recente delibera 7095 del 18 settembre 2017 di primo recepimento dell’Accordo del Bacino Padano del 9 giugno 2017.

Il periodo di limitazioni viene anticipato di 15 giorni ma rimangono immodificate le giornate, le fasce orarie e le altre modalità applicative dei divieti fino ad oggi operanti in Lombardia.

 

Provvedimenti per la limitazione delle emissioni inquinanti in ambito civile

Nel periodo autunnale e invernale dal 1° ottobre al 31 marzo di ogni anno (a seguito della anticipazione del periodo introdotta dalla delibera di Giunta regionale n. 7095 del 18 settembre 2017) è in vigore anche il divieto di utilizzo di apparecchi per il riscaldamento domestico poco efficienti alimentati a biomassa legnosa. La limitazione si applica nel caso in cui siano presenti altri impianti per il riscaldamento domestico alimentati con combustibili tradizionali ammessi.

Sono limitate le seguenti categorie di impianto a biomassa legnosa:

  • camini aperti;

  • camini chiusi e stufe con un rendimento inferiore al 63%.

Il divieto si applica alla Fascia 1 del territorio regionale e ai restanti Comuni situati ad una quota altimetrica uguale o inferiore ai 300 m s.l.m. (delibera di Giunta regionale n. 7635/2008).

Il valore di rendimento energetico posseduto dall’apparecchio è precisato nel libretto di istruzioni fornito dal venditore e comunque certificato dal costruttore.

I controlli sono effettuati dalle Province - nei Comuni aventi meno di 40.000 abitanti - e dai Comuni con popolazione maggiore di 40.000 abitanti, nell’ambito delle verifiche sugli impianti termici.

La sanzione in caso di inosservanza è quella disciplinata dall'art. 27, comma 4, della Legge regionale n. 24/06 (da 500 a 5.000 €).

Si richiamano infine le disposizioni regionali in vigore introdotte dalle delibere di Giunta regionale n. 1118/13 e n. 3965/15 in merito alle regole di installazione, manutenzione e censimento degli apparecchi domestici alimentati a biomassa legnosa.

 

La Classificazione ambientale dei generatori di calore alimentati con biomassa legnosa

Per l’applicazione della misura relativa al divieto di utilizzo dei generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa che non sono in grado di garantire prestazioni energetiche ed emissive performanti, è stata introdotta, già nel 2016, una classificazione regionale che assegna diverse classi ambientali ai generatori di calore (delibera di Giunta regionale n. 5656 del 3 ottobre 2016, allegato 2). Sono state individuate 5 classi ambientali basate sui parametri: rendimento energetico (?) ed emissioni di particolato primario (PP), carbonio organico totale (COT), ossidi di azoto (NOx) e monossido di carbonio (CO), in piena aderenza a quanto proposto dai gruppi di lavori attivati a seguito della sottoscrizione dell’Accordo di bacino padano del 2013. Tale sistema di classificazione sarà in vigore fino all’approvazione del decreto ministeriale previsto dall’articolo 290, comma 4, del D.Lgs. n. 152/2006, nonché delle relative disposizioni attuative.

Il cittadino, per verificare l’appartenenza ad una determinata classe di qualità del generatore, deve fare riferimento, in prima istanza, alla documentazione fornita dal costruttore (Dichiarazione delle Prestazioni Ambientali o Attestato di Certificazione). Se l’informazione è mancante, potrà rivolgersi al costruttore il quale metterà a disposizione l’informazione anche tramite il proprio sito internet.

In ogni caso sarà possibile consultare il Catalogo regionale, costruito a partire dagli elenchi trasmessi dai diversi produttori riportanti la classificazione dei generatori, aggiornato periodicamente e pubblicato a fondo pagina oltreché all’indirizzo www.L15.regione.lombardia.it.