Pubblicato il: 20/02/2020   

La Legge n. 219 del 22 dicembre 2017 ha disciplinato per la prima volta in Italia il consenso informato e le Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT) a partire dal 31 gennaio 2018.

La legge n. 219/2017 prevede che le disposizioni anticipate di trattamento contengano la volontà di una persona sulle terapie sanitarie che intende o non intende ricevere nel caso non sia più in grado di prendere decisioni o non le possa esprimere chiaramente, per una sopravvenuta incapacità.

La dichiarazione di volontà deve essere redatta, ai sensi della legge, in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata ovvero di scrittura privata consegnata di persona dal disponente presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di residenza, oppure presso le strutture sanitarie ove ricorrano i presupposti di cui al comma 7 della Legge sopra richiamata.

L'art. 4 della Legge prevede che ogni persona maggiorenne e capace d'intendere e volere, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo aver acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, può, attraverso le DAT, esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto agli accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari.

E’ inoltre possibile indicare nella dichiarazione una persona di fiducia, denominata "fiduciario", che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.

Il fiduciario dovrà accettare la nomina attraverso la sottoscrizione delle DAT o con atto successivo allegato allo stesso.

Il Fiduciario dovrà detenere una copia delle DAT.

Il Fiduciario, in caso di decesso dello stesso o del venire meno del rapporto fiduciario, potrà essere revocato in ogni momento senza onere di motivazione da parte del disponente con il ritiro della busta contenente le DAT o la sua sostituzione.

Il Ministero della Salute,  con proprio decreto in data 10 dicembre 2019, n.168, entrato in vigore lo scorso 1° febbraio, ha stabilito  le modalità di registrazione e di raccolta delle copie delle Disposizioni anticipate di trattamento (DAT) nella Banca dati nazionale.

A tal fine, dovendo  il Comune  procedere alla comunicazione ed alla trasmissione al Ministero della Salute  delle DAT depositate, risulta necessario che i disponenti  recapitino la propria DAT mediante  il modulo  disponibile presso l’Ufficio di stato civile, debitamente compilato, al fine di procedere con gli adempimenti di competenza (compilazione on-line del modulo ministeriale).

Il disponente  potrà fornire il suo consenso e quello del/la fiduciario/a nominato nella DAT, alla trasmissione di copia integrale della sua D.A.T. alla Banca Dati Nazionale.

Detta trasmissione consentirà al disponente stesso, all’eventuale fiduciario nominato e al medico che dovesse averne necessità di accedere alla D.A.T.

In assenza di esplicito consenso, la trasmissione della D.A.T. alla Banca Dati Nazionale avverrà senza allegare copia della stessa.

E’ necessario chiarire che il personale del Comune non presta assistenza circa la redazione delle DAT.

Inoltre non è possibile ricevere DAT nella giornata di sabato in quanto non è in funzione l'ufficio protocollo dell'Ente.