Pubblicato il: 19/05/2017   
Aggiornamento albi dei Giudici Popolari anno 2017

In ogni Comune, una Commissione composta dal Sindaco o da un suo rappresentante e da due consiglieri comunali, predispone, ogni due anni, due distinti elenchi dei cittadini residenti nel territorio del Comune in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio delle funzioni di giudice popolare nelle Corti di Assise e nelle Corti d'Assise di Appello.

Coloro che risultano essere in possesso dei requisiti prescritti dalla legge vengono iscritti d'ufficio.
I cittadini, che possiedono i requisiti di legge, che non sono già iscritti negli elenchi dei giudici popolari, possono presentare domanda per l'iscrizione all'albo (vedi allegato).
Le iscrizioni vengono aperte ogni 2 anni (anni dispari).

La Commissione Comunale di cui sopra effettua gli aggiornamenti verificando i requisiti prescritti dalla legge e predisponendo l'elenco dei nuovi iscritti da inoltrare al Presidente del Tribunale ed alla Corte d'Appello (invio telematico).
In base alla normativa vengono formati due elenchi separati, uno dei giudici popolari di Corte d'Assise (Monza) e l'altro dei giudici popolari di Corte d'Assise d'Appello (Milano).

L'iscrizione agli elenchi è permanente.

Requisiti:
I giudici popolari per le Corti di Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
  • buona condotta morale;
  • età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
  • diploma di scuola media di primo grado.


Requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise di Appello:
oltre i requisiti stabiliti nell'articolo precedente, devono essere in possesso del diploma di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.

Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:

  • i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
  • gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendenti dallo Stato in attività di servizio;
  • i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.


Sono dispensati dall'ufficio di giudice popolare per la durata della carica:

  • i Ministri e i Sottosegretari di Stato;
  • i membri del Parlamento;
  • i Commissari delle regioni;
  • i componenti gli organi delle regioni previsti dall'art. 121 della Costituzione o gli organi corrispondenti previsti dagli statuti regionali speciali;
  • i prefetti delle province.


Obbligatorierà e sanzioni
L'ufficio di giudice popolare è obbligatorio salvo che esistano motivi di impedimento, di astensione o di ricusazione.
Ai giudici popolari spetta una indennità per ogni giorno di effettivo esercizio della loro funzione.

Normativa
Legge n. 405 del 5 maggio 1952 "Ammissione delle donne a partecipare all'amministrazione della giustizia nelle Corti d'assise e nei tribunali per minorenni".
Legge n. 287 del 10 aprile 1951 "Riordinamento dei giudici di assise".