Pubblicato il: 01/08/2017   

Il Decreto Legislativo 10 febbraio 2017  n. 29, contenente la “Disciplina sanzionatoria per la violazione di disposizioni di cui ai Regolamenti (Ce) n. 1935/2004, n. 1895/2005, n. 2023/2006, n. 282/2008, n. 450/2009 e n. 10/2011 in materia di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari e alimenti”, è in vigore dal 2 aprile 2017.
Tuttavia, esso prevede un termine che interessa gli operatori del settore già attivi, termine fissato per il prossimo 2 agosto.

Sostanzialmente esso introduce sanzioni amministrative per la violazione del Regolamento comunitario n. 1935/2004 concernente i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti, denominati  “MOCA, nonché di altri regolamenti europei, tra cui il n. 2023/2006 recante norme sulle buone pratiche di fabbricazione dei MOCA,  e il n. 10/2011  riguardante i MOCA in materiale plastico.

Esso sanziona, tra l’altro:

1. l’operatore economico che immette sul mercato o utilizza in qualunque fase della produzione, della trasformazione o della distribuzione MOCA che trasferiscono ai prodotti alimentari componenti in quantità tale da costituire pericolo per la salute umana;

2. l’operatore economico che etichetta, pubblicizza, o presenta MOCA con modalità idonee ad indurre in errore i consumatori circa l’impiego sicuro e corretto dei materiali e degli oggetti in conformità della legislazione alimentare;

3. l’operatore economico che, avendo importato, prodotto, trasformato, lavorato o distribuito MOCA, essendo a conoscenza della loro non conformità, non avvia immediatamente (o comunque prima che intervenga la verifica dell’autorità competente), le operazioni di ritiro dei prodotti difettosi, o comunque non fornisce ai consumatori immediatamente (o comunque prima che intervenga la verifica dell’autorità competente) adeguate informazioni sui gravi rischi per la salute umana che possono derivare, direttamente o indirettamente, dai MOCA.


Prevede altresì che l’etichettatura  debba essere redatta in lingua italiana, nel caso di commercio in Italia.

Inoltre, sempre il D. Lgs. n. 29/2017 introduce l’obbligo, per gli operatori economici, di comunicare all’autorità sanitaria territorialmente competente gli stabilimenti che eseguono le attività di cui al Regolamento n. 2023/2006 (produzione, trasformazione e distribuzione di MOCA).

Gli operatori economici che già operano devono adeguarsi alle predette disposizioni entro 120 giorni dall’entrata in vigore del D.Lgs. 29/2017 ovvero entro il prossimo 2 agosto 2017.

Il procedimento è già stato implementato sulla piattaforma camerale, in particolare il percorso è:

- industria artigianato;

- attività riguardanti materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti (MOCA).

Compito dei Suap è inoltrare tale comunicazione all'ATS competente.

Allegati: - copia circolare e note compilazione