Pubblicato il: 05/10/2017   
Interventi in caso di superamento prolungato delle soglie di PM10

 

Il Comune di Seregno ha adottato l’ordinanza per le misure temporanee in vigore dal 1 ottobre 2017 al 31 marzo 2018 per il miglioramento della qualità dell’aria ed il contrasto all’inquinamento locale previste dal “Nuovo accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell’aria nel Bacino Padano” sottoscritto in data 09.06.2017 dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e regioni Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna, da applicare in aggiunta al divieto delle azioni previste dalle delibere di Giunta Regione Lombardia n. 7635/08, n. 2578/14 e n. 7095/17.

 

Le misure temporanee sono articolate su due livelli e vengono attivate al verificarsi del superamento continuativo del limite giornaliero di PM10 di 50 microgrammi al metro cubo registrato dalle stazioni di riferimento (sulla base delle verifiche di ARPA Lombardia) per più di quattro giorni (1° livello) o per più di dieci giorni (2° livello).

 

         Misure di primo livello (superamento della soglia per 4 giorni consecutivi)

 

a) Limitazione all’utilizzo delle autovetture private di classe emissiva almeno Euro 4 diesel in ambito urbano dalle 8.30 alle 18.30 e dei veicoli commerciali di classe emissiva almeno Euro 3 diesel dalle 8.30 alle 12.30.Sono mantenute le stesse deroghe ed esclusioni previste dalle limitazioni strutturali invernali di cui all’Allegato 1 della DGR 7095/2017, con l’aggiunta dei veicoli speciali definiti dall’art. 54 lett. f), g) e n) del Codice della Strada, fatte salve le vigenti disposizioni comunali relative alle Zone a Traffico Limitato (ZTL) e alle modalità di carico-scarico se più restrittive;

b) Divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo), aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 3 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal decreto attuativo dell’articolo 290, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152;

c) Divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d’artificio, scopo intrattenimento, etc…), di combustioni all’aperto anche relativamente alle deroghe consentite dall’art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco;

d) Introduzione del limite a 19°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali;

e) Divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;

f) Divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe;

g) Invito ai soggetti preposti a introdurre agevolazioni tariffarie sui servizi locali di TPL;

h) Potenziamento dei controlli con particolare riguardo a rispetto divieti di limitazione della circolazione veicolare, di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all’aperto e di divieto di spandimento dei liquami.

 

Misure di secondo livello (superamento della soglia per 10 giorni consecutivi)


si applicano tutte le prescrizioni e divieti indicati nelle misure di primo livello dal punto a) al punto h) con le seguenti estensioni:

i) Estensione delle limitazioni per le autovetture private di classe emissiva almeno Euro 4 diesel in ambito urbano nella fascia oraria 8.30-18.30 e per i veicoli commerciali almeno Euro 3 diesel nella fascia oraria 8.30 – 18.30 ed Euro 4 diesel nella fascia oraria  8.30 – 12.30. Le deroghe previste sono le medesime individuate al precedente punto  a);

j) Divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 4 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal decreto attuativo dell’articolo 290, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152.

 

 

Le misure di 1° o di 2° livello possono non essere attivate se, pur evidenziata una variazione in aumento del livello esistente, le previsioni meteorologiche e di qualità dell’aria prevedono per il giorno in corso e per il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti. In tal caso il nuovo livello non si attiva e rimane valido il livello in vigore fino alla successiva giornata di controllo.

 

L’inosservanza delle misure di cui ai punti a) e i) sarà punita ai sensi dell’art. 6 e dell'art. 7, comma 13 bis, del D.Lgs. 285/92 e s.m.i. con una sanzione pecuniaria amministrativa da euro 164,00 a euro 663,00 fatti salvi gli aggiornamenti previsti dall’art. 195, comma 3, del medesimo D.Lgs. 285/92.

 

L’inosservanza dei restanti divieti e prescrizioni di cui alle lettere b), c), d), e), f), e j) sarà punita, salvo diversa disposizione di legge, ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 con una sanzione pecuniaria amministrativa fino ad un massimo di euro 500,00, con applicazione dell’art. 16 della Legge 689/1981.

  

Per maggiori informazioni consultare il sito di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it “Misure di limitazione per migliorare la qualità dell’aria”.